Art. 28

Art. 28

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Quando sussistano dubbi in merito all'autenticità del titolo o dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali restituiscono il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo. Questa procedura può essere applicata anche per sondaggio; in tal caso viene restituita solo una fotocopia del documento. 2.   I servizi nazionali competenti che restituiscono il documento contestato conformemente al paragrafo 1, ne rilasciano ricevuta a richiesta dell'interessato.
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