Art. 22

Art. 22

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità. Tuttavia, il titolo può essere utilizzato soltanto a decorrere dal suo rilascio effettivo. 2.   Può essere previsto che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo; in questo caso, tale giorno viene incluso nel periodo di validità.
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