Art. 2 · Criteri di definizione delle priorità

Art. 2

Criteri di definizione delle priorità

In vigore dal 16 apr 2008
Criteri di definizione delle priorità Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/36/CE, gli Stati membri danno la priorità alle ispezioni a terra dei seguenti soggetti che atterrano presso uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo: 1) soggetti che costituiscono una minaccia potenziale per la sicurezza sulla base delle analisi effettuate periodicamente dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA); 2) i soggetti individuati sulla base di un parere espresso dal comitato per la sicurezza aerea nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che indica la necessità di accertare ulteriormente l'effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza attraverso ispezioni a terra sistematiche su detti soggetti. Sono compresi i soggetti che sono stati rimossi dall'elenco dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul territorio della Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 («l'elenco comunitario»); 3) i soggetti individuati sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri o dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005; 4) gli aeromobili gestiti nella Comunità dagli operatori che figurano nell'allegato B dell'elenco comunitario; 5) gli aeromobili gestiti da altri operatori certificati nello stesso Stato di un qualsiasi operatore che figura simultaneamente nell'elenco comunitario.
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