Art. 1
In vigore dal 17 mar 2008
L’allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1)
il punto D.1 è sostituito dal seguente:
«1.
Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.
Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.
Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (*1).
(*1)
GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.»;"
2)
nel punto D.3 i termini «negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83» sono sostituiti dai termini «negli articoli da 29 a 31 e nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83.»;
3)
nel punto D.4 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR»;
4)
nel punto D.5 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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