Art. 88

Art. 88

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica. 2.   Gli del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.
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