Art. 81
In vigore dal 18 feb 2008
1. La liquidazione di una spesa è l’atto con il quale l’ordinatore competente:
a)
verifica l’esistenza dei diritti del creditore;
b)
determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito;
c)
verifica le condizioni di esigibilità del credito.
2. Gli articoli da 97 a 101 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis alla liquidazione delle spese.
Storico versioni
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