Art. 81

Art. 81

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La liquidazione di una spesa è l’atto con il quale l’ordinatore competente: a) verifica l’esistenza dei diritti del creditore; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito; c) verifica le condizioni di esigibilità del credito. 2.   Gli articoli da 97 a 101 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis alla liquidazione delle spese.
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