Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 gen 2008
1.   Le domande d'aiuto all'ammasso privato devono essere presentate agli organismi d'intervento elencati nell'allegato I. 2.   Nell'ambito di una procedura di gara il periodo dell'ammasso contrattuale su cui verte la gara è di tre mesi. Tuttavia, l'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso. Detto periodo non può essere inferiore a tre mesi né superiore a sette mesi. In caso di periodi di ammasso superiori a tre mesi, l'aiuto viene maggiorato, su base giornaliera, di 1,45 EUR/t al giorno.
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