Art. 1
Regimi preferenziali
In vigore dal 21 gen 2008
Regimi preferenziali
1. I prodotti originari della Moldova diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità senza restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali ed oneri aventi effetto equivalente.
2. I prodotti originari della Moldova e compresi nell’allegato I sono ammessi all’importazione verso la Comunità nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui all’.
Storico versioni
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