Art. 5

Art. 5

In vigore dal 4 gen 2008
1.   L'importo della cauzione di cui all', paragrafo 2, non può eccedere il 30 % dell'aiuto richiesto. 2.   Le condizioni principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono di non ritirare una domanda di conclusione di contratto o un'offerta di gara, e di conservare in ammasso almeno il 90 % del quantitativo previsto dal contratto, durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e alle condizioni di cui all', paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento. 3.   È esclusa l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85. 4.   La cauzione è svincolata immediatamente se la proposta contrattuale o l'offerta di gara sono respinte. 5.   In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall', paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85. Salvo il disposto dell', paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all', paragrafo 1, è superiore a dieci giorni, l'aiuto non è pagato.
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