Art. 23 · Numero minimo di soci

Art. 23

Numero minimo di soci

In vigore dal 21 dic 2007
Numero minimo di soci Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.
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