Art. 150 · Forza maggiore e circostanze eccezionali

Art. 150

Forza maggiore e circostanze eccezionali

In vigore dal 21 dic 2007
Forza maggiore e circostanze eccezionali Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1182/2007, è necessario irrogare una sanzione o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all'autorità competente, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di farlo.
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