Art. 136 · Comunicazione dei prezzi

Art. 136

Comunicazione dei prezzi

In vigore dal 21 dic 2007
Comunicazione dei prezzi 1.   Per ciascuno dei prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine: a) i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all', paragrafo 1, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a). Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione. 2.   I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono rilevati: a) per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XV, parte A; b) per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili, e c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili. Essi sono diminuiti dei seguenti importi: a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze, e b) delle spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale della Comunità. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati senza indugio alla Commissione. 3.   I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono diminuiti dapprima di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e poi di un importo pari a 0,7245 EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato. 4.   Sono considerati rappresentativi: a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati; b) i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria rappresentino meno del 50 % dei quantitativi totali commercializzati, dai prezzi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50 % dei quantitativi totali commercializzati; c) i prezzi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I. Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.
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