Art. 120 · Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

Art. 120

Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 21 dic 2007
Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro Se, a seguito del controllo di cui all', si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all', il beneficiario è tenuto a: a) versare una penale equivalente all'importo dell'indennità, calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell' per l'operazione di ritiro interessata; b) versare una penale equivalente al doppio dell'importo dell'indennità se tali quantitativi sono compresi fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati; oppure c) versare una penale equivalente all'importo dell'indennità per l'intero quantitativo comunicato ai sensi dell', se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo comunicato.
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