Art. 16 · Scambio di dati tra Stati membri

Art. 16

Scambio di dati tra Stati membri

In vigore dal 21 dic 2007
Scambio di dati tra Stati membri 1.   L’accesso ai dati previsto all’, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette. 2.   Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici. 3.   Gli Stati membri: a) provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato; b) prendono tutte le misure tecniche idonee a proteggere i dati da distruzioni accidentali o illecite, perdite accidentali, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
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