Art. 2
Attività di informazione e promozione
In vigore dal 17 dic 2007
Attività di informazione e promozione
1. Le azioni di cui all’, paragrafo 1, sono:
a)
azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni, destinate in particolare a mettere in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari soprattutto sul piano della qualità, della sicurezza degli alimenti, di metodi di produzione specifici, degli aspetti nutrizionali e sanitari, dell’etichettatura, del benessere degli animali e del rispetto dell’ambiente;
b)
campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d’origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari relativi alle norme di qualità e all’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e infine sui simboli grafici previsti dalla pertinente normativa comunitaria;
c)
azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata;
d)
studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e di promozione.
2. Sul mercato interno, le azioni di cui all’, paragrafo 1, possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti comunitari.
3. Nei paesi terzi, le azioni di cui all’, paragrafo 1, possono assumere anche le forme seguenti:
a)
azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini da tavola;
b)
partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, in particolare con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti comunitari;
c)
studi di mercati nuovi, necessari per ampliare gli sbocchi dei prodotti;
d)
missioni commerciali ad alto livello.
Storico versioni
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