Art. 19

Art. 19

In vigore dal 17 dic 2007
Con effetto dal 1o luglio 2007, ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1o maggio 2004 è fissato a: — 122,83 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5, — 188,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
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