Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 4 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 2304/2002 è modificato come segue. 1) L’ è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento stabilisce le procedure per la programmazione, l’attuazione e il controllo dell’assistenza finanziaria della Comunità ai paesi e territori d’oltremare (“PTOM”) gestita dalla Commissione nel quadro del 10o Fondo europeo di sviluppo (“FES”), conformemente alle disposizioni della decisione sull’associazione d’oltremare e del regolamento finanziario applicabile al 10o FES.» 2) L’ è sostituito dal seguente: « Programmazione territoriale Le azioni finanziate con aiuti non rimborsabili a titolo del 10o FES nel quadro della decisione sull’associazione d’oltremare sono programmate il più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES mediante adozione di un DOCUP basato sul modello che figura nell’allegato del presente regolamento.» 3) L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Elaborazione del DOCUP 1.   Le autorità PTOM competenti elaborano una proposta di documento unico di programmazione sulla base delle consultazioni tenute con il maggior numero di categorie di operatori interessati al processo di sviluppo, dell’esperienza maturata e delle migliori prassi. Ogni proposta di DOCUP è adeguata alle esigenze e alla situazione particolare di ciascun PTOM, definisce indicatori orientati ai risultati e rafforza la partecipazione locale ai programmi di cooperazione. 2.   Il progetto di DOCUP è oggetto di uno scambio di opinioni tra i PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione, eventualmente attraverso la delegazione competente. I PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, comprese le conclusioni degli studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il progetto di DOCUP nel modo più efficace possibile. 3.   L’assegnazione finanziaria del 10o FES viene erogata, in linea di massima, sotto forma di sostegno al bilancio, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Qualora non sussistano i requisiti per il sostegno al bilancio, il DOCUP contempla misure volte a creare le condizioni per tale sostegno. Va tenuto conto di ogni divergenza tra l’analisi condotta dal PTOM e quella della Comunità.» 4) L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Valutazione del DOCUP da parte della Commissione La Commissione esamina il progetto di DOCUP per valutare se contenga tutti gli elementi necessari e sia conforme agli obiettivi della decisione sull’associazione d’oltremare, del presente regolamento e delle pertinenti politiche comunitarie. Nell’esaminare il progetto di DOCUP, la Commissione valuta inoltre se contenga tutti gli elementi di cui ha bisogno per adottare la decisione di finanziamento di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della decisione sull’associazione d’oltremare. Essa informa la Banca europea per gli investimenti del progetto ricevuto. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione decide se l’assistenza finanziaria del 10o FES debba essere concessa sotto forma di sostegno al bilancio, previa valutazione della trasparenza, dell’affidabilità e dell’efficacia della gestione della spesa pubblica, nonché dell’accesso e della trasparenza degli appalti pubblici conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario applicabile al 10o FES, o sotto forma di sostegno a programmi o progetti.» 5) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Programmi regionali 1.   Gli si applicano, mutatis mutandis, al sostegno finanziario alla cooperazione e all’integrazione regionali di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare dell’impatto previsto sull’integrazione del PTOM beneficiario nella regione a cui appartiene. Nei limiti del possibile, va garantito il coordinamento con i programmi a livello territoriale e con le azioni che interessano i paesi ACP e/o le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato. Possono rientrare in tale coordinamento l’identificazione delle priorità e delle risorse specifiche per il rafforzamento della cooperazione con i paesi ACP e/o le regioni ultraperiferiche e le modalità di identificazione e coordinamento per la selezione delle azioni di interesse comune. L’impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione riguardante il sostegno a progetti e programmi. 2.   Per ottenere una scala adeguata e aumentare l’efficacia, i fondi regionali e territoriali possono essere combinati per finanziare programmi regionali caratterizzati da una componente territoriale distinta. 3.   L’articolo 8 e gli articoli da 16 a 30 si applicano, mutatis mutandis, ai programmi regionali.» 6) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Uso della riserva 1.   La Commissione stanzia le risorse della riserva B per gli scopi indicati all’, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare in base al riesame intermedio di cui all’articolo 22 del presente regolamento. La Commissione adegua opportunamente gli importi indicativi già assegnati e informa i PTOM e gli Stati membri della sua decisione in merito ai nuovi stanziamenti. 2.   Per impegnare le risorse di cui all’articolo 28 e all’allegato II D della decisione sull’associazione d’oltremare, i PTOM che ritengono di poter beneficiare di questi aiuti presentano una domanda completa utilizzando i formulari messi a disposizione dalla Commissione su cui riportano tutte le informazioni necessarie per la valutazione. La domanda è presentata alla Commissione al più tardi entro la fine dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il sostegno supplementare. La Commissione comunica la sua decisione ai PTOM il più rapidamente possibile.» 7) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Impegni 1.   Gli importi destinati all’assistenza finanziaria ai PTOM sono impegnati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10o FES. 2.   Nel quadro del DOCUP, l’impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione relativa al sostegno al bilancio, salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate. 3.   Al di là del campo di applicazione del DOCUP, la spesa relativa alla riserva B non assegnata, costituita conformemente all’, paragrafo 4, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare, è impegnata dalla Commissione e attuata conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10o FES.» 8) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Pagatori delegati Le istituzioni finanziarie del PTOM, con cui la Commissione apre dei conti in conformità del regolamento finanziario applicabile al 10o FES per attuare la cooperazione con il PTOM, esercitano le funzioni di “agenti pagatori”. Gli interessi possono essere versati su fondi depositati presso agenti pagatori nella Comunità. Gli agenti pagatori non sono remunerati per i loro servizi e non sono versati interessi sui fondi in deposito.» 9) L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Norme generali applicabili agli appalti 1.   Le procedure che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti sono precisate negli accordi di finanziamento. 2.   Se l’assistenza finanziaria è concessa sotto forma di sostegno al bilancio, si applicano le procedure per gli appalti pubblici del PTOM in questione. 3.   In tutti gli altri casi, l’aggiudicazione degli appalti è disciplinata dalle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario applicabile al 10o FES.» 10) L’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Delegazioni 1.   Se la Commissione è rappresentata da una delegazione guidata da un capo delegazione, ne informa il PTOM interessato. In questi casi si applicano le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al 10o FES relative agli ordinatori e ai contabili sottodelegati. 2.   Il capo delegazione è l’interlocutore principale per tutte le parti interessate alla cooperazione nel PTOM in questione. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l’ordinatore territoriale. 3.   Il capo delegazione dispone degli strumenti e delle deleghe necessarie per facilitare e accelerare tutte le operazioni previste nel quadro del presente regolamento. 4.   Il capo delegazione informa regolarmente le autorità del PTOM sulle attività comunitarie che possono riguardare direttamente la cooperazione tra la Comunità e il PTOM interessato.» 11) L’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Ordinatore territoriale 1.   Il governo di ciascun PTOM nomina un ordinatore territoriale incaricato di rappresentarlo in tutte le attività finanziate con le risorse del FES gestite dalla Commissione e dalla Banca. L’ordinatore territoriale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell’impossibilità di svolgere le sue funzioni, e ne informa la Commissione. L’ordinatore territoriale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l’attuazione dei programmi e progetti in questione all’entità responsabile presso l’amministrazione del PTOM e informa la Commissione delle deleghe conferite. Qualora venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES, la Commissione prende, insieme all’ordinatore territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione e adotta le misure necessarie. L’ordinatore territoriale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli. Nell’ambito della gestione decentrata delle risorse del FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore territoriale: a) è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell’attuazione della cooperazione nonché, se del caso, del coordinamento con i donatori; b) è responsabile, in stretta collaborazione con la Commissione, della preparazione, della presentazione e dell’istruzione dei progetti e programmi; c) prepara i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte; d) prima che siano pubblicati i bandi di gara e, se del caso, gli inviti a presentare proposte, sottopone all’approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte; e) in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte; f) riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l’approvazione dell’appalto; g) invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni; h) sottopone all’approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive; i) firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione; j) autorizza la spesa entro il limite dei finanziamenti assegnatigli; k) nel corso dell’esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati. 2.   Nel corso dell’esecuzione delle operazioni, fermo restando l’obbligo di informare la Commissione, l’ordinatore territoriale decide: a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell’accordo di finanziamento; b) modifica della sede per progetti e programmi multipli, se giustificata da un punto di vista tecnico, economico e sociale; c) applicazione o condono delle penalità di mora; d) scarico della responsabilità dei garanti; e) acquisto di merci, a prescindere dalla loro origine, sul mercato locale; f) utilizzazione di attrezzature e macchinari non originari dei PTOM, degli Stati membri o degli Stati ACP, purché nei PTOM, negli Stati membri o negli Stati ACP non sia disponibile una produzione di attrezzature e macchinari dello stesso tipo; g) subappalti; h) collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, vidimare i verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l’entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo; i) assunzione di consulenti e altri esperti di assistenza tecnica. 3.   Inoltre, l’ordinatore territoriale: a) elabora e, ottenuta l’approvazione del comitato di sorveglianza, presenta alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione; b) effettua il riesame intermedio di cui all’articolo 22; c) assicura che gli organismi che partecipano alla gestione e all’attuazione dei programmi del FES mantengano un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all’assistenza; e d) prende tutte le misure necessarie per l’attuazione degli articoli 16, 19, 24 e 30. 4.   All’atto della presentazione della relazione annuale sull’attuazione di cui all’articolo 21, la Commissione e l’ordinatore territoriale esaminano i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Dopo il riesame la Commissione può formulare osservazioni all’ordinatore territoriale. L’ordinatore territoriale informa la Commissione di ogni azione adottata in base a dette osservazioni. In casi debitamente giustificati, se ritiene che le misure adottate siano inadeguate, la Commissione può formulare raccomandazioni al PTOM e all’ordinatore territoriale perché siano apportati adeguamenti al fine di migliorare l’efficacia dei controlli o le modalità di gestione, specificando i motivi per cui ha formulato dette raccomandazioni. Una volta ricevute le raccomandazioni, l’ordinatore territoriale illustra le misure adottate per migliorare le modalità di controllo o di gestione, oppure spiega i motivi per cui tali misure non sono state adottate.» 12) L’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Riesame intermedio 1.   Il riesame intermedio è realizzato per valutare i risultati iniziali del DOCUP, la loro pertinenza e la misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. Esso valuta inoltre l’utilizzazione fatta delle risorse finanziarie e il funzionamento del monitoraggio e dell’attuazione. 2.   Il riesame intermedio è effettuato sotto la responsabilità della Commissione, in collaborazione con l’ordinatore territoriale e con lo Stato membro interessato. Il riesame intermedio è effettuato di norma nei 30-42 mesi successivi all’entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES. Nel DOCUP può essere indicata una scadenza diversa, in particolare in relazione agli indicatori adottati nel caso di un sostegno al bilancio. Il riesame interno viene eseguito da un esperto indipendente, presentato al comitato di sorveglianza e successivamente trasmesso alla Commissione. 3.   La Commissione valuta la pertinenza e la qualità del riesame in base ai criteri definiti nel DOCUP, ed anche in relazione allo stanziamento finanziario del FES.» 13) L’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Adeguamento dei contributi del FES Tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dell’audit e delle valutazioni, nonché delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione può adeguare gli importi e le condizioni stabiliti inizialmente nel DOCUP di propria iniziativa o su proposta del PTOM interessato, tenendo conto delle esigenze, dei risultati registrati e degli ultimi dati statistici disponibili per il PTOM in questione. L’adeguamento interviene di solito in occasione del riesame intermedio di cui all’articolo 22 o, in caso di irregolarità, il più rapidamente possibile, conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della decisione sull’associazione d’oltremare.» 14) L’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Recupero e rimborsi 1.   Ogni rimborso alla Commissione deve essere effettuato entro il termine indicato nell’ordine di recupero emesso conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10o FES. Il termine deve coincidere con l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell’emissione dell’ordine. 2.   Qualsiasi ritardo nella restituzione determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso d’interesse è fissato ad un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza. 3.   L’ordinatore territoriale calcola gli importi recuperabili dai pagamenti dell’assistenza comunitaria già effettuati e ne assicura il recupero tempestivo. Il beneficiario rimborsa gli importi da recuperare, con gli interessi di mora, detraendo gli importi in questione dalle spese successive e dalla richiesta di pagamento alla Commissione o, se ciò non è sufficiente, rimborsando la Comunità. Annualmente, l’ordinatore territoriale invia alla Commissione un rendiconto degli importi da recuperare, classificati in base all’anno di inizio della procedura di recupero.» 15) L’allegato è sostituito da un nuovo allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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