Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 nov 2007
1.   Dal 28 novembre al 4 dicembre 2007 è sospesa l’applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007. 2.   Le domande presentate nel periodo compreso tra il 27 novembre 2007, in merito alla cui accettazione si sarebbe dovuta adottare una decisione nel corso dello stesso periodo, sono respinte.
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