Art. 19 · Riduzione dei diritti relativi all’autorizzazione all’immissione in commercio

Art. 19

Riduzione dei diritti relativi all’autorizzazione all’immissione in commercio

In vigore dal 13 nov 2007
Riduzione dei diritti relativi all’autorizzazione all’immissione in commercio 1.   In deroga al regolamento (CE) n. 297/95, i diritti relativi all’autorizzazione all’immissione in commercio sono ridotti del 50 % se il richiedente è un ospedale o una piccola o media impresa e può dimostrare che il medicinale per terapia avanzata in questione riveste nella Comunità un particolare interesse per la salute pubblica. 2.   Il paragrafo 1 si applica altresì ai diritti relativi alle attività svolte dall’Agenzia successivamente all’autorizzazione nel corso del primo anno successivo alla concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per terapie avanzate. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano durante i periodi transitori di cui all’.
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