Art. 19 · Mancata comparizione del convenuto

Art. 19

Mancata comparizione del convenuto

In vigore dal 13 nov 2007
Mancata comparizione del convenuto 1.   Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova: a) che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure b) che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi. 2.   Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni: a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento; b) dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie; c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari. 4.   Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni: a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento. La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. 5.   Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.
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