Art. 7 · Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

Art. 7

Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

In vigore dal 23 ott 2007
Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi.
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