Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 ott 2007
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica: — a decorrere dal 1o novembre 2007 laddove, sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare condotta a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE, venga stabilito che la presenza di Salmonella spp. nel branco di galline ovaiole costituisce la fonte di infezione per l’uomo attraverso il consumo di uova e ovoprodotti, — a decorrere, al più tardi, dal 1o gennaio 2009 a tutti gli altri branchi di galline ovaiole.
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