Art. 82 · Riconoscimento

Art. 82

Riconoscimento

In vigore dal 22 ott 2007
Riconoscimento La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti dalla Commissione. Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione.
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