Art. 153 · Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

Art. 153

Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

In vigore dal 22 ott 2007
Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione 1.   In deroga all’, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco. Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue: a) 198 748 tonnellate per la Bulgaria; b) 296 627 tonnellate per la Francia; c) 100 000 tonnellate per l’Italia; d) 291 633 tonnellate per il Portogallo; e) 329 636 tonnellate per la Romania; f) 19 585 tonnellate per la Slovenia; g) 59 925 tonnellate per la Finlandia; h) 1 128 581 tonnellate per il Regno Unito. 2.   Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di 65 000 tonnellate. Tale quantitativo interessa lo zucchero di canna greggio ed è riservato, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato una raffineria a tempo pieno. 3.   I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive. 4.   L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10 , originario degli Stati elencati nell’allegato XIX, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione 2008/2009. Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 e la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche dello zucchero greggio destinato al consumo.
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