Art. 15 · Burro

Art. 15

Burro

In vigore dal 22 ott 2007
Burro 1.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, apre l’intervento pubblico per il burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati dal 1o marzo al 31 agosto se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo di mercato del burro in uno o più Stati membri è inferiore al 92 % del prezzo di riferimento. 2.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, sospende gli acquisti all’intervento pubblico se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo di mercato del burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati è pari o superiore al 92 % del prezzo di riferimento. Inoltre, la Commissione può sospendere gli acquisti all’intervento pubblico se i quantitativi conferiti all’intervento durante il periodo di cui al paragrafo 1 superano le 30 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all’intervento possono essere effettuati mediante gara, in base a disciplinari che la Commissione dovrà definire. 3.   La Commissione stabilisce le modalità per la rilevazione dei prezzi di mercato del burro.
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