Art. 118 · Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva

Art. 118

Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva

In vigore dal 22 ott 2007
Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva 1.   L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all’allegato XV è obbligatorio per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le norme internazionali vincolanti. 2.   Solo gli oli indicati all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.
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