Art. 1 · Gestione delle quote

Art. 1

Gestione delle quote

In vigore dal 9 ott 2007
Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue. 1. Nell’articolo 6, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguata, se del caso, in base a un coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero. 6.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.» 2. L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Gestione delle quote 1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, le quote fissate nell’allegato III del presente regolamento sono adattate entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/09 ed entro la fine di febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/10 e 2010/11. Gli adeguamenti sono il risultato dell’applicazione degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 3 e 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006. 2.   Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide entro la fine di febbraio 2010, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dalla campagna 2010/11. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese. In deroga al primo comma del presente paragrafo, negli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, in applicazione dell’allegato VIII del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all’allegato IX del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di una quota. Il primo e il secondo comma del presente articolo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.» 3. L’articolo 11 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione 2008/09 e successive ad un’impresa stabilita nel suo territorio, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all’impresa interessata applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo.» 4. Nell’articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) lo zucchero e l’isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 19 e 19 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 3.» 5. Nell’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente trattino: «oppure — all’uso industriale di cui all’articolo 13.» 6. L’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Ritiro di zucchero dal mercato 1.   Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una data campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota prodotti in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la quota per un coefficiente da fissare secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente in base alle tendenze del mercato previste. Per la campagna 2008/09, tale coefficiente è applicato alla quota dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 assegnata al più tardi il 15 marzo 2008. In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, può decidere entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata di adeguare o, qualora una tale decisione non sia stata presa conformemente al primo comma del presente paragrafo, di fissare un coefficiente. 3.   Le imprese detentrici di quota hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota prodotto in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze del mercato previste, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell’isoglucosio ritirati come: a) zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale; oppure b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. 4.   Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro. 5.   Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 5 sul prezzo minimo. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.» 7. È inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 bis Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2007/08, 2008/09 e 2009/10 1.   In deroga all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento negli Stati membri per i quali la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, per le campagne 2007/08, 2008/09 e 2009/10 in applicazione dell’allegato X del presente regolamento. 2.   L’impresa che rinuncia, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all’intera quota che le è stata assegnata, non è soggetta, su sua richiesta, all’applicazione dei coefficienti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale domanda è presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro.»; 8. Nell’articolo 29, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.» 9. Nell’allegato V, punto VI, il riferimento all’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito da un riferimento all’articolo 10, paragrafo 2. 10. Sono aggiunti gli allegati VIII, IX e X figuranti nell’allegato del presente regolamento.
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