Art. 14 · Estensione delle regole

Art. 14

Estensione delle regole

In vigore dal 26 set 2007
Estensione delle regole 1.   Nel caso in cui un’organizzazione di produttori operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell’organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all’organizzazione in questione: a) le regole di cui all’, paragrafo 2, lettera a); b) le regole necessarie per l’applicazione delle misure di cui all’, paragrafo 2, lettera c). Il primo comma si applica a condizione che queste regole: a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione; b) figurino nell’elenco tassativo di cui all’allegato I; c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione. Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole interessate sono quelle di cui all’allegato I, punti 1, 3 e 5, dell’allegato I. In tal caso l’estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione. 2.   Ai fini del presente capitolo, per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle circoscrizioni economiche. Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l’elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione rende pubblico l’elenco approvato nei modi che essa giudica opportuni. 3.   Un’organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91. 4.   Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica: a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o della Comunità; b) non sono applicabili, salvo che siano ad essi specificatamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione nell’ambito di un contratto firmato prima dell’inizio della campagna di commercializzazione, fatte salve le regole di conoscenza della produzione di cui all’, paragrafo 2, lettera a); c) non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 5.   Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l’organizzazione di produttori e quest’ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.
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