Art. 1
In vigore dal 26 set 2007
1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0810 10 00 originari della Svizzera.
Il contingente reca il numero d’ordine 09.0948. Il volume annuale del contingente è di 200 tonnellate di peso netto.
2. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0709 90 20 originari della Svizzera.
Il contingente reca il numero d’ordine 09.0950. Il volume annuale del contingente è di 300 tonnellate di peso netto.
3. Nel 2007, per l’insieme dei volumi annuali di cui ai paragrafi 1 e 2 i contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aperti per il periodo che va dal 1o settembre al 31 dicembre.
4. I contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 scadono il 31 dicembre 2009.
5. Ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano le regole di origine di cui all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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