Art. 21
Divieto di transito e di trasbordo
In vigore dal 18 set 2007
Divieto di transito e di trasbordo
1. Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti a norma della lettera b) dell’, paragrafo 3.
2. Il trasbordo di merluzzo bianco è vietato.
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