Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 ago 2007
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica: a) entro il primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali su cui vertono le domande; b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati nonché dei quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate in conformità all’, paragrafo 3, terzo comma; c) entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nei mesi in questione non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione “negativa”. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.
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