Art. 2 · Divieti

Art. 2

Divieti

In vigore dal 12 lug 2007
Divieti La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Successivamente a tale data sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:823:oj#art-2