Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 lug 2007
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «dimora abituale», il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, trattamenti medici o pellegrinaggi religiosi, oppure, in assenza di dati disponibili, il luogo di residenza legale o registrato; b) «immigrazione», l’azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo; c) «emigrazione», l’azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora abituale in tale Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi; d) «cittadinanza», lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale; e) «paese di nascita», il paese di residenza (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) della madre al momento della nascita o, in mancanza, il paese (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è avvenuta la nascita; f) «immigrato», la persona che compie un’azione di immigrazione; g) «emigrato», la persona che compie un’azione di emigrazione; h) «soggiornante di lungo periodo», il soggiornante di lungo periodo quale è definito all’, lettera b), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (8); i) «cittadino di paese terzo», la persona che non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, inclusi gli apolidi; j) «domanda di protezione internazionale», la domanda di protezione internazionale quale è definita all’, lettera g), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (9); k) «status di rifugiato», lo status di rifugiato quale è definito all’, lettera d), della direttiva 2004/83/CE; l) «status di protezione sussidiaria», lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’, lettera f), della direttiva 2004/83/CE; m) «familiari», i familiari quali sono definiti all’, lettera i), del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (10); n) «protezione temporanea», la protezione temporanea quale è definita all’, lettera a), della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (11); o) «minore non accompagnato», un minore non accompagnato quale è definito all’, lettera i), della direttiva 2004/83/CE; p) «frontiera esterna», la frontiera esterna quale è definita all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (12); q) «cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso», i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all', paragrafo 4, del medesimo regolamento; r) «cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare», i cittadini di paesi terzi dei quali è stata ufficialmente constatata la presenza sul territorio di uno Stato membro e che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di soggiorno o di residenza per quel determinato Stato membro; s) «insediamento», il trasferimento di cittadini di paesi terzi o di apolidi, in base a una valutazione della loro necessità di protezione internazionale e di una soluzione duratura, in uno Stato membro in cui sono autorizzati a risiedere con uno status giuridico sicuro. 2.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) in merito all'uso e ai probabili effetti delle stime o di altre metodologie di adeguamento delle statistiche basate sulle definizioni nazionali affinché siano conformi alle definizioni armonizzate di cui al paragrafo 1. 3.   Per l'anno di riferimento 2008 le statistiche fornite alla Commissione (Eurostat) ai sensi del presente regolamento possono anche basarsi su definizioni (nazionali) alternative. In tali casi gli Stati membri notificano alla Commissione (Eurostat) le definizioni alternative. 4.   Qualora uno Stato membro non sia vincolato al rispetto di uno o più dei testi giuridici citati nelle definizioni di cui al paragrafo 1, tale Stato membro dovrebbe fornire statistiche comparabili a quelle previste ai sensi del presente regolamento, ove ciò sia possibile secondo le vigenti procedure legislative e/o amministrative.
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