Art. 6
In vigore dal 13 giu 2007
Tutti i certificati di sicurezza rilasciati in conformità della direttiva 2001/14/CE vengono sostituiti con certificati di sicurezza da rilasciare in conformità alla direttiva 2004/49/CE e al presente regolamento, entro il 1o gennaio 2011.
La modifica, l'aggiornamento o il rinnovo di un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE avviene in conformità del presente regolamento e della direttiva 2004/49/CE.
L’impresa ferroviaria che è già titolare di un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE ha diritto di chiedere un nuovo certificato di sicurezza rilasciato in conformità del presente regolamento e della direttiva 2004/49/CE dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza.
Storico versioni
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