Art. 190 · Criteri per le rettifiche finanziarie

Art. 190

Criteri per le rettifiche finanziarie

In vigore dal 12 giu 2007
Criteri per le rettifiche finanziarie In deroga all', paragrafo 2, la Commissione applica, a seconda dei risultati, delle rettifiche forfettarie, puntuali o basate su un'estrapolazione dei risultati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-190