Art. 143 · Funzioni comuni delle strutture operative e del comitato congiunto di controllo

Art. 143

Funzioni comuni delle strutture operative e del comitato congiunto di controllo

In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni comuni delle strutture operative e del comitato congiunto di controllo Le strutture operative dei paesi beneficiari partecipanti e il comitato congiunto di controllo garantiscono la qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero. Essi eseguono i controlli sulla base degli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera d) e, nel caso della gestione decentrata, degli indicatori finanziari specificati nel programma transfrontaliero.
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