Art. 136 · Sospensione dei pagamenti

Art. 136

Sospensione dei pagamenti

In vigore dal 12 giu 2007
Sospensione dei pagamenti 1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui: a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative; o b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o c) i paesi partecipanti hanno commesso una grave violazione dei loro obblighi ai sensi dell'. 2.   La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver offerto ai paesi partecipanti la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi. 3.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando i paesi partecipanti hanno adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora i paesi partecipanti non abbiano adottato le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma transfrontaliero in conformità con l'.
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