Art. 2
Ambito d’applicazione
In vigore dal 11 giu 2007
Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica all’introduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie localmente assenti ai fini del loro impiego in acquacoltura nella Comunità che abbiano luogo successivamente alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile a norma dell’, paragrafo 1.
2. Il presente regolamento non si applica alle traslocazioni di specie localmente assenti all’interno di uno Stato membro, eccetto nei casi in cui, sulla base dei pareri scientifici, vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti dalla traslocazione. Nel caso in cui sia stato designato un comitato consultivo ai sensi dell’, esso sarà responsabile della valutazione dei rischi.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione degli Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni o caratteristiche, nonché a tutti gli organismi esotici e localmente assenti acquatici allevati. Esso si applica alla pratica dell’acquacoltura a prescindere dal mezzo acquatico utilizzato.
4. Il presente regolamento non si applica alla detenzione di piante o animali acquatici ornamentali in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici, stagni da giardino o acquari confinati conformi alle disposizioni dell’ della decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali (9), o in impianti dotati di sistemi di trattamento degli effluenti conformi alle finalità previste all’.
5. Il presente regolamento, ad eccezione degli , non si applica alle specie elencate nell’allegato IV. La valutazione del rischio di cui all’ non si applica alle specie elencate nell’allegato IV, salvo qualora gli Stati membri desiderino limitare l’impiego nel loro territorio delle specie interessate.
6. I movimenti di specie esotiche o localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi non sono oggetto di valutazione preventiva del rischio, salvo qualora gli Stati membri intendano adottare misure specifiche.
7. L’introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possono, in futuro, essere esonerate dal richiedere un’autorizzazione ai sensi del capo III sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche. Ci si attende che i progressi nella comprensione scientifica della biosicurezza nei moderni sistemi chiusi scaturiscano, tra l’altro, dalla ricerca sulle specie esotiche finanziata dalla Comunità. La relativa decisione sarà presa entro il 31 marzo 2009 secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:708:oj#art-2