Art. 11 · Monitoraggio

Art. 11

Monitoraggio

In vigore dal 23 mag 2007
Monitoraggio 1.   Per progetti finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale. 2.   Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'. 3.   I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco. 4.   Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo. 5.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti. 6.   La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che i progetti finanziati siano eseguiti correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.
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