Art. 28 · Riduzione dei rifiuti

Art. 28

Riduzione dei rifiuti

In vigore dal 7 mag 2007
Riduzione dei rifiuti Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per ridurre al minimo i rifiuti, i rigetti, le catture ad opera di dispositivi persi o abbandonati, l’inquinamento prodotto dai pescherecci, la cattura di pesci e di animali di specie non bersaglio nonché le ripercussioni subite dalle specie associate o dipendenti, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione.
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