Art. 4 · Modulo sui beneficiari delle pensioni

Art. 4

Modulo sui beneficiari delle pensioni

In vigore dal 25 apr 2007
Modulo sui beneficiari delle pensioni 1.   A partire dal primo anno di raccolta dei dati in applicazione del presente regolamento, al sistema centrale è aggiunto un modulo sui beneficiari delle pensioni. I temi sui quali raccogliere informazioni e le modalità per la fornitura e la diffusione dei dati sono oggetto dell’allegato II. 2.   Il primo anno per il quale sono raccolti i dati è il 2008.
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