Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 apr 2007
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il controllo dei prodotti e per il rilascio dell'attestato di cui all'. Tali condizioni possono specificare un quantitativo minimo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti tra il momento del controllo e la loro uscita dal territorio geografico della Comunità o la loro consegna alle destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (4). Tali misure implicano in particolare l'identificazione di ciascun prodotto mediante una stampigliatura indelebile o una sigillatura di ogni quarto. La macellazione e l'identificazione hanno luogo nel macello designato dall'interessato nella domanda di cui all', paragrafo 2. Qualora carcasse o mezzene siano sezionate, al di fuori del macello, in quarti anteriori e quarti posteriori, l'autorità di cui all', paragrafo 2, primo comma, può sostituire l’attestato di cui all’, rilasciato per carcasse o mezzene, con attestati rilasciati per quarti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni per il loro rilascio.
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