Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 apr 2007
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1551/2006 sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, sono liberati.
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