Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 gen 2007
1.   Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato III. 2.   I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.
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