Art. 45 · Trattamento dei rapporti di infrazione trasmesse dagli ispettori

Art. 45

Trattamento dei rapporti di infrazione trasmesse dagli ispettori

In vigore dal 21 dic 2006
Trattamento dei rapporti di infrazione trasmesse dagli ispettori 1.   I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono prove ammissibili per avviare procedimenti amministrativi o giudiziari in tutti gli Stati membri. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati alla stregua di rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai propri ispettori. 2.   Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nel sistema giudiziario interno o in altri sistemi.
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