Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è così modificato: 1) L' è così modificato: a) al punto 5 del primo comma, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: «c) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio in Bulgaria o in Romania fra il 2003 e il 2005, il quantitativo massimo di aglio importato i) nel corso dell'anno 2003, 2004 o 2005, oppure ii) nel corso della campagna di importazione 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006; d) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a), b) o c), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.» b) il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento non viene preso in considerazione l'aglio originario degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o della Bulgaria e Romania.» c) è aggiunto il seguente comma: «La Bulgaria e la Romania scelgono e applicano per tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui alla lettera c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.» 2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le campagne di importazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e solo in Bulgaria e Romania: a) per «importatori tradizionali» si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che: i) in almeno due delle tre campagne di importazione concluse precedenti hanno importato aglio da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o dalla Bulgaria e Romania; ii) nel corso dell'anno precedente hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96; iii) le importazioni di cui ai punti i) e ii) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, in cui è situata la sede principale dell'importatore di cui trattasi. b) per «nuovi importatori» si intendono importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi della lettera a), commercianti, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che: i) in ognuno dei due anni precedenti hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o dalla Bulgaria e Romania; ii) le importazioni di cui al punto i) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, in cui è situata la sede principale dell'importatore di cui trattasi.» 3) L'allegato II è così modificato: a) prima della dicitura in spagnolo è inserita la seguente dicitura: «— in bulgaro: Мито 9,6 % — Регламент (ЕО) № 1870/2005,»; b) dopo la dicitura in portoghese è inserita la seguente dicitura: «— in rumeno: Taxa vamală: 9,6 % — Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,». 4) L'allegato III è così modificato: a) prima della dicitura in spagnolo è inserita la seguente dicitura: «— in bulgaro: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)»; b) dopo la dicitura in portoghese è inserita la seguente dicitura: «— in rumeno: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]».
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