Art. 5 · Criteri di purezza

Art. 5

Criteri di purezza

In vigore dal 20 dic 2006
Criteri di purezza 1.   I criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Per quanto riguarda le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II si applicano i criteri di purezza prescritti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze nella produzione di prodotti alimentari a fini diversi da quelli contemplati dal presente regolamento. 3.   Per quanto riguarda le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II per le quali la normativa comunitaria non prescrive criteri di purezza si applicano, fino all'adozione di tali prescrizioni, i criteri di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali e possono essere mantenute norme nazionali che stabiliscono criteri di purezza più severi.
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