Art. 35 · Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o misure di assistenza tecnica

Art. 35

Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o misure di assistenza tecnica

In vigore dal 20 dic 2006
Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o misure di assistenza tecnica L'importo necessario per finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica previsti da un programma approvato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, non può superare l'1 % dell'importo totale del finanziamento del programma.
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