Art. 2 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

In vigore dal 19 dic 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003 Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l’altro, dall’atto di adesione del 2005 e dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (zucchero e sementi), è modificato come segue: 1) all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno del mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell’allegato VII, oppure, per quanto riguarda le banane, se hanno beneficiato di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui al punto L dell’allegato VII;» 2) all’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Per le banane l’importo di riferimento è calcolato e adeguato in conformità dell’allegato VII, punto L.»; 3) all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999 oppure, nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, in base alla campagna di commercializzazione precedente il periodo rappresentativo prescelto a norma dell’allegato VII, punto K, oppure, nel caso delle banane, in base alla campagna di commercializzazione precedente il periodo rappresentativo prescelto a norma dell’allegato VII, punto L. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»; 4) all’articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, elencati nell’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento calcolato in base all’allegato VII, punti B, D, F, H e I, nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, il numero di ettari calcolato in base al medesimo allegato, punto K, paragrafo 4, e nel caso delle banane il numero di ettari calcolato in base al punto L del medesimo allegato;» 5) all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, le parole «o investite a banane» sono inserite dopo le parole «o soggette all’obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione»; 6) all’articolo 51, lettera a), dopo la parola «luppolo» sono inserite una virgola e le parole «delle banane»; 7) all’articolo 145, dopo la lettera d ter) è inserita la lettera seguente: «d quater) modalità relative all’inserimento dell’aiuto per le banane nel regime di pagamento unico.»; 8) l’articolo 155 è sostituito dal seguente: «Articolo 155 Altre disposizioni transitorie Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153, nel regolamento (CE) n. 1260/2001 e nel regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio (*1) alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle norme connesse ai piani di miglioramento previste nel regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle menzionate negli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII. (*1)   GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.»;" 9) gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
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