Art. 5 · Trasmissione dei dati statistici

Art. 5

Trasmissione dei dati statistici

In vigore dal 18 dic 2006
Trasmissione dei dati statistici Gli Stati membri trasmettono i dati statistici alla Commissione su base annua conformemente al formato specificato nell'allegato I e utilizzando i codici precisati negli allegati II, III e IV. I dati statistici vanno trasmessi entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento.
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